IL NOSTRO STATUTO

Art. 1: Costituzione

1. E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Accademia Culturale dei Castelli in Aria APS”, di seguito denominata Associazione, con sede in Bologna via Lemonia nr. 44 L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’associazione.

2. Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e’ utilizzato per lo svolgimento dell’ attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

4. La durata dell’Associazione è illimitata.

5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2: Scopi e attività

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

2. Ai sensi dell’art 5 del codice del terzo settore l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l’associazione ha le seguenti finalità e scopi: qualificazione ed il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei settori della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di tali attività, su tutto il territorio nazionale.

3. Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante le seguenti attività:

a) promozione ed organizzazione, senza finalità lucrative, di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipazione ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati

b) promozione ed organizzazione di convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi ecc..

c) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione

d) l’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà svolgere, anche in forma elettronica e tramite siti internet, attività editoriale letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo, e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

e) per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti od altro personale specializzato estraneo all’associazione.

f) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l’esercizio delle sue attività.

g) collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

h) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi

i) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

j) Lo svolgimento di ogni altra attività consentita dall’ordinamento utile al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

5. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3: Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;

d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività

economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste , sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci

4. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’art. 6 dlgs 117-17.

Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato.

Art.4: Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore ( valutare) che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5: Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

2. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. Possono essere soci dell’Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi

4. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie

5. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all’assemblea dei soci

7. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

8. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

9. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.

10. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per un anno.

b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione.

c) persistenti violazioni degli obblighi statuari

d) comportamenti che danneggino moralmente o materialmente l’Associazione o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale.

11. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

12. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

13. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6: Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

a)  ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b)  a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

2. I soci hanno diritto:

a)  a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b)  a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

d) prendere visione  dei libri sociali, con possibilità prenderne copia

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 7: Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio direttivo;  

c) Il Presidente

d) L’organo di controllo

e) L’organo di revisione contabile

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8: L’Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto. I soci minorenni, pur potendo partecipare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo ma possono essere rappresentati, con diritto di voto, da un genitore.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato (massimo 5 per associazioni con più di 500 soci).

Possono partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione

2. L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull’esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;

f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.                                                                                                         

3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, ovvero mediante affissione all’albo dell’associazione predisposto nella sede sociale, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sull’eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’associazione

5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9: Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti).

2. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

4. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio   direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.                                                                                      

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

5. Il Consiglio nomina al suo interno un Vice-Presidente.

6. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

a) le proposte di modifica dello statuto;

b) i programmi delle attività;

c) l’ammissione di nuovi soci;

d) l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

e) il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione

f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della

i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

7. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

8. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

9. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art.10: Il Presidente

1. Il Presidente, nominato direttamente dall’Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.  In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e   in caso d’urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.   

4. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11:  Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


Art 12: Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e/o se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 13: Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. 

2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14: Rinvio e clausola di mediazione

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore  e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

2. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l’associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

3. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

**Le quote associative, le attività e i corsi a pagamento sono finalizzati unicamente all’autofinanziamento delle iniziative e alla copertura delle spese sostenute dall’Associazione nel raggiungimento degli obiettivi statutari e, comunque, non rappresentano per l’Associazione una fonte di lucro. Codice Fiscale dell’Associazione: 02395531201. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini e testi contenuti in questo sito, senza l’autorizzazione scritta dell’associazione “Accademia Culturale dei Castelli in Aria”. Sito curato dal Presidente dell’AccademiaUltima modifica: 20/05/2022

 

 

 

 

 

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